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In risposta ad un interpello presentato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il Ministero del Lavoro ha chiarito che è ammissibile lo svolgimento del distacco in un luogo diverso dalla sede legale del distaccatario. Infatti il luogo di lavoro del distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque non assume particolare rilievo.
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