Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Precisazioni INPS - Considerato l’utilizzo sempre più ampio di tale forma contrattuale, l’Inps con il Messaggio n. 7401/2011, ha precisato riguardo il rapporto tra il lavoro intermittente e la disoccupazione che:
- nell’ipotesi di lavoratore che ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la Legge n. 223/9; nel caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, l. 223/91);
- nell’ipotesi di lavoratore che non ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione; pertanto “il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro".
Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l’indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.