24 ottobre 2011

Il nuovo apprendistato in dirittura d’arrivo

Entrerà in vigore a partire dal 25 ottobre
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È stato pubblicato sulla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2011 il nuovo Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 14 settembre) che entrerà in vigore a partire dal 25 ottobre 2011. Esso si compone di 7 articoli e 26 commi, rivisitando sostanzialmente gli art. 47 a 53 del D.Lgs. n. 276/2003 della Legge Biagi con contestuale abrogazione delle leggi precedenti. Fin da ora sono nate le prime polemiche e problemi interpretativi tra la vecchia e la nuova disciplina, poiché in realtà nella sua struttura nulla cambia e le tipologie ricalcano sostanzialmente quelle passate.

Le novità – La prima vera novità introdotta è quella che definisce il contratto di apprendistato esplicitamente come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con la possibilità di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo e nel rispetto dei termini di preavviso. Rivista anche la durata del rapporto, che passa da 6 anni (durata massima) ai 3 anni (5 per le figure professionali dell’artigianato). Altra novità significativa è che l’apprendistato termina di essere esclusivamente a causa mista allargando il campo di applicazione anche ai lavoratori in mobilità, prevedendo una sorta di quarta tipologia di apprendistato. Inoltre, l’art. 3 del T.U. evidenzia che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di età. Possono, invece, essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, come previsto dall’art. 4 del T.U. Mentre per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 256 del 17 ottobre 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17esimo anno di età. Per quanto concerne, invece, l’apprendistato di alta formazione e di ricerca possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

Cosa rimane immutato? – Quel che in pratica rimane invariato rispetto alla Legge Biagi è tutta la parte che riguarda gli aspetti operativi legati al CCNL, infatti la contrattazione regolamenterà l’apprendistato su elementi specifici come: forma scritta del contratto, patto di prova, piano formativo individuale, inquadramento (fino a 2 livelli inferiore), retribuzione; si riafferma nel Testo anche il prolungamento del contratto in caso di sospensione involontaria superiore a 30 giorni.

Elementi da chiarire – Passiamo ora ad esaminare le parti meno chiare del T.U. a partire dall’art. 3, il quale sancisce la possibilità per le Agenzie e datori di lavoro di assumere anche apprendisti. Qui si apre tutta una serie di problemi legati alla formazione e al piano formativo, perché un conto è lavorare come impiegato in un'azienda manifatturiera e altro è farlo in una impresa di servizi; la formazione tra i due settori è diversa. Infine, un ulteriore elemento che dovrà essere chiarito è se la forma scritta sia «ad substantiam» o «ad probationem» perché elemento costitutivo del contratto.

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