25 ottobre 2012

Imprese del credito. Scattano gli assegni straordinari per i disoccupati

È stato istituito un fondo di solidarietà rivolto al personale dipendente impiegato nelle imprese del credito
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Disco verde, a decorrere dal 6 novembre 2012, per le prestazioni straordinarie di sostegno al reddito per i lavoratori in esubero nel settore creditizio. Infatti, i lavoratori in status di disoccupazione involontaria avranno diritto all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno al reddito, nonché su loro richiesta, e per un massimo di 12 mesi, il finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale. A stabilirlo è il D.M. 12 marzo 2012 n. 180, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 22 ottobre 2012, a firma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze concernente le modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.

Regolamento modificato – A seguito della definizione del Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, si è reso necessario apportare modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158 che il Ministero del Lavoro ha recepito col decreto 26 aprile 2010, pubblicato in G.U. il 12 maggio. Stante quanto sopra, con il D.M. 12 marzo 2012, n. 180 il M.L.P.S. ha ora modificato il regolamento del Fondo di solidarietà per le imprese del credito.

Le prestazioni – La novità principale del nuovo regolamento è rappresentato dalla “sezione emergenziale”, la quale prevede: per i lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria l’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno al reddito; e il finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari. In particolare, il Fondo provvede al riconoscimento, a integrazione del trattamento di disoccupazione e finché permanga tale condizione, delle seguenti indennità: 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 2.220 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a 38.000 euro; 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 2.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da 38.001 euro a 50.000 euro; 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre 50.000 euro.

Le condizioni – Per accedere ai suddetti benefici è necessario che siano rispettate due condizioni ben precise, ossia: l’avvenuto espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per la riduzione dei livelli di occupazione; la conclusione, di tale procedure sindacali, con un accordo aziendale.

Le domande – Le domande di accesso alle prestazioni saranno prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. In ogni caso, viene dato diritto di precedenza alle domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia sta disposta o sia cessata.

Altri incentivi
– Lo stesso D.M., inoltre, prevede un incentivo a favore delle aziende in caso di assunzione dei lavoratori beneficiari delle nuove prestazioni. In particolare stabilisce che, qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui stia fruendo delle nuove prestazioni, il trattamento residuo (di tali prestazioni) venga erogato a favore della stessa azienda fino al termine dei 24 mesi.

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