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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 144 dell’8 novembre 2011, ha fornito le modalità di accesso e di finanziamento al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito. Al riguardo, si ricorda che il Fondo in argomento è stato prorogato fino al 30 giungo 2020.
Assegno ordinario – Analizzando i criteri dell’assegno ordinario, i quali sono stabiliti dal D.M. 158/2000 è possibile affermare che, le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda. Tali somme vanno considerate al netto:
- delle somme già utilizzate per soddisfare le finalità formative di cui all’art. 5, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo;
- delle somme già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti per sospensione/riduzione orario di lavoro;
- degli oneri di gestione e amministrazione.
Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario risulti superiore ai limiti sopra indicati la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
La durata della prestazione – Come previsto dall’art. 10, c. 6, del D.M. 158/2000, le riduzioni/sospensioni temporanee dell’attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a 18 mesi pro capite. Inoltre, le prestazioni possono essere utilizzate continuativamente fino al periodo residuo di vigenza del Fondo, ovvero fino al 30 giugno 2020.
Cause di decadenza – La circolare in commento precisa, inoltre, che causa indispensabile affinché il periodo di riduzione o di sospensione temporanea del lavoro non cessa è che il lavoratore non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
La misura della prestazione – Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con l’applicazione dei seguenti massimali:
- € 1.078,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 1.984,00;
- € 1.242,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è compresa tra € 1.984,00 ed € 3.137,00;
- € 1.569,00 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a € 3.137,00.
Mentre, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile. Quest’ultima, inoltre, è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Le condizioni di accesso – Per quanto concerne, invece, le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento, essi sono espressamente previste dall’art. 7 del DM 158/2000, ovvero:
- l’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano riduzione dei livelli occupazionali;
- la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. in commento, la concessione delle prestazioni avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. Inoltre, ciascuna domanda, non può riguardare interventi superiori ai 12 mesi solari, a partire dalla prima sospensione/riduzione effettuata. Le domande verranno prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, i quali dovranno essere indirizzate alle Strutture dell’Istituto presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi.
Il contributo addizionale – Infine, è previsto anche un contributo addizionale, nella misura pari all’1%, nel caso di fruizione delle prestazioni per riduzione/sospensione dell’attività di lavoro, il quale verrà calcolato sulla retribuzione imponibile con l’applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente in carico al datore di lavoro.