Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 41/2012, chiarisce che l’azienda ammessa al concordato preventivo (ex art. 186-bis Legge Finanziaria) può ottenere il rilascio del Durc qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, c. 2. lett. b) del D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello in merito ai requisiti necessari che le imprese in concordato preventivo (c.d. “in continuità”) devono possedere ai fini del rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In particolare, viene chiesto se sia possibile ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta a una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali e assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.
Concordato preventivo – Per rispondere al quesito posto il Ministero del Lavoro chiarisce innanzitutto l’istituto del concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 183/2012 convertito nella L. n. 134/2012). Dalla lettura di tali disposizioni emerge che la procedura concorsuale in esame, da un lato, risulta finalizzata al risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi “non strutturale”, dall’altro, presupponendo la prosecuzione dell’attività aziendale, si incentra necessariamente su di un piano – validato da un professionista e omologato dal competente Tribunale – mediante il quale l’azienda “si accorda” con i creditori riguardo alle tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato. In particolare, l’art. 186-bis della Legge Finanziaria dispone che il piano concordatario possa prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Il M.L.P.S. chiarisce, inoltre, che: i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le procedure, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura; l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell’azienda debitrice.
La risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, il Ministero del Lavoro ritiene che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186-bis Legge Finanziaria, sia possibile ottenere il rilascio di un Durc qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, c. 2, lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Al riguardo, va precisato che la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, c. 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del Durc, deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazioni o comunque rientrano nell’ambito del concordato. Gli Enti previdenziali, inoltre, potranno attestare la regolarità contributiva solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186-bis, c. 2, lett. c) Legge Finanziaria ed esclusivamente per un periodo non superiore a un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.