18 giugno 2014

INAIL. Ampliati i farmaci rimborsabili

Rimborsabili i farmaci che migliorano lo stato pisco-fisico dell’infortunato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ok al rimborso dei farmaci anche ad avvenuta guarigione, purché risultino necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell'infortunato. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 30/2014 che amplia le specialità farmaceutiche rimborsabili ed estende il diritto al rimborso anche al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi dell'infortunio.

Rimborso farmaci –
Il rimborso dei farmaci trae origine dall’art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., più volte oggetto di intervento da parte dell’INAIL. L’Istituto previdenziale, infatti, ha fornito in passato l’elenco delle specialità farmaceutiche ammesse al rimborso, distinte per branca specialistica, declinando il “flusso procedurale” da seguire per l’istruttoria necessaria all’ammissione di detto rimborso. Quanto al termine di decorrenza del diritto in questione, è stato precisato che essa decorre a prescindere dalla data dell’evento, dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l’acquisto del farmaco, da prendere in considerazione ai fini del rimborso, non deve essere antecedente al 13 novembre 2012. Ora, dopo un primo periodo di sperimentazione, l’INPS fornisce nuove istruzioni in merito: all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi; all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili; al flusso procedurale.

Estensione rimborso farmaci –
In via preliminare, l’INAIL chiarisce il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali. Ai fini del rimborso delle spese suddette, la funzione sanitaria ha il compito di valutare se il farmaco è effettivamente necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa. Inoltre, bisogna tenere presente che il rimborso delle spese in questione deve essere effettuato anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempreché residuino postumi, anche se non indennizzabili.

Ampliamento farmaci rimborsabili – Quanto alle specialità farmaceutiche rimborsabili, l’INAIL fa presente che spesso gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell’elenco fissato dall’Istituto, non appartengono alla branca medica di riferimento. A tal proposito viene chiarito che l’INAIL provvederà al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati a prescindere dalle branche di riferimento in precedenza individuate, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psicofisico dell’assicurato in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato.

Decorrenza e prescrizione – Infine, l’INAIL chiarisce che le nuove regole si applicano, a prescindere dalla data dell'evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012 a oggi in istruttoria e/o pervenute dal 4 giugno 2014. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l'acquisto del farmaco).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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