2 maggio 2013

INAIL. Il punto sui voucher

È necessario denunciare in via preventiva all’INAIL la prestazione di lavoro accessorio
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Prima di instaurare un’attività lavorativa accessoria (mediante i c.d. “voucher”) è necessario che il datore di lavoro informi l’INAIL. La comunicazione preventiva, in particolare, riguarda: i dati del committente, quelli del lavoro, luogo e data di lavoro, nonché tipologia di attività (codice lavorazione). A precisarlo è l’INAIL con la circolare n. 21/2013, riepilogando le nuove norme che regolano i buoni lavoro. Al riguardo, viene anticipato altresì che è in corso di formalizzazione un accordo con l'INPS per semplificare l'adempimento.

I limiti – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012), se da una parte ha fissato il limite economico a 5.000 euro in via generale (con riferimento alla totalità dei committenti e non rispetto a ciascun committente), riducendone di parecchio l’ambito di operatività, dall’altra è stata ampliato il campo di applicazione della disciplina il quale, salvo poche eccezioni, riguarda tutti i settori produttivi e tutti i lavoratori. In particolare, le attività svolte a favore di imprese e professionisti hanno un doppio vincolo, ossia: 5.000 euro per il lavoratore e 2.000 euro per singolo committente. Mentre per i precettori di prestazioni a sostegno al reddito il limite è di 3.000 euro per lavoratore (solo per l’anno 2013).

Comunicazione preventiva – Come precisato in premessa, resta invariato l'obbligo del committente di effettuare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all'INAIL indicando: i dati anagrafici del committente, la tipologia (di committente) e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell'attività (codice lavorazione). La modalità di comunicazione si differenziano in base al canale di distribuzione dei buoni lavoro:
- direttamente all'INAIL: tramite il numero di fax gratuito 800.657657, il contact center integrato INPS/INAIL (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06 164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante) e il sito www.inail.it/Sezione “Punto cliente” – per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell'INPS;
- direttamente all'INPS: con invio in tempo reale all'INAIL cui la comunicazione è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/INAIL e le sedi INPS per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.

Semplificazione
– Per rendere la suddetta comunicazione più agevole per i datori di lavoro, l'INAIL ha anticipato che sta per essere sottoscritto un accordo con INPS volto a far sì che la comunicazione preventiva pervenga agli Istituti in tempo reale, il che consentirà al committente di fruire di un unico canale, ai fini dei propri adempimenti.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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