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Come spiega l’Inail con nota protocollo n. 5153/2010 i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro e che intendono reimpiegare i lavoratori sospesi attraverso il “premio di occupazione” - devono pagare un premio assicurativo all'Inail calcolato con riferimento alla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. INAIL – Nota protocollo n. 5153 del 2 Luglio 2010.
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