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Premessa - L’INAIL, con nota prot. 4349 del 10 giugno 2011, chiarisce i casi in cui è possibile rilasciare singole attestazioni di regolarità contributiva ad imprese che applicano il CCNL dell’edilizia ma non sono iscritte a Cassa Edili aderenti alla CNCE.
La regolarità contributiva - L'attestazione di regolarità contributiva in capo alle imprese del settore edile può essere rilasciata solo dagli enti bilaterali legittimati a svolgere tale funzione di natura pubblicistica. La legittimazione è riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. h), del D.lgs. 276/2003, esclusivamente agli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, che sono emanazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 2003 e che, conseguentemente, sono state inserite nella procedura telematica www.sportellounicoprevidenziale.it come Casse Edili autorizzate al rilascio del DURC.
Rilascio della regolarità contributiva - In merito alla possibilità di rilasciare, in luogo del DURC, singole attestazioni di regolarità contributiva ad imprese che applicano il CCNL dell'edilizia ma non sono iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE, l’INAIL chiarisce che quanto indicato nella nota n. 41 della Circolare INAIL n. 22 del 24.3.2011 deve intendersi riferito soltanto a casi eccezionali, specificamente individuati nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC.