5 ottobre 2011

Inail. Rivalutazione dei premi assicurativi

Oneri Inail più cari per effetto della variazione Istat (+1,55%)
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. L’Inail, con la circolare n. 49 del 22 settembre 2011, fornisce l’aggiornamento dei premi assicurativi minimali e massimali di rendita su cui calcolare gli oneri. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi di minimali e massimali di rendita, valori limiti utilizzati ai fini del calcolo e del versamento dei premi assicurativi, risultano rivalutati del (+1,55%).

Oneri Inail più cari. Prima di introdurre le variazioni intervenute sulla rivalutazione dei minimali e massimali di rendita su cui poi calcolare gli oneri, occorre spiegarne il meccanismo di calcolo. Per calcolare i premi assicurativi bisogna tener conto, mensilmente, della retribuzione fissata dalle leggi e dai contratti collettivi, da confrontare con l'importo pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione Inps. Da tale confronto si prende il valore più elevato che rappresenta il limite al di sotto del quale non può essere calcolato il premio dovuto all'Inail. Dunque, la circolare Inail n. 49 spiega che, a partire dal 1° luglio 2011 tale minimo imponibile giornaliero per il settore industriale sale a 48,94 euro (fino al 30 giugno euro 48,19); rapportato a un mese (26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.223,43 (euro 1.204,70 fino al 30 giugno).

Parasubordinati. Essi prevedono un meccanismo di calcolo differente, in quanto, non è prevista una prestazione a tempo e l'imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che il minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. I valori da utilizzare per il corrente anno 2011 sono indicati in tabella; a partire da luglio, il minimale mensile sale a euro 1.223,43 (euro 1.204,70 fino al 30 giugno 2010) mentre il massimale mensile a euro 2.272,08 (euro 2.237,30 fino al 30 giugno 2010); per le mini co.co.co. i valori, rispettivamente, sono: minimale giornaliero euro 48,94 (fino al 30 giugno euro 48,19) e massimale giornaliero euro 90,88 (euro 89,49 fino al 30 giugno).

Alunni e studenti. Con riferimento agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare Inail spiega che, sempre dal 1° luglio, la misura del premio annuale a persona è proporzionalmente salito euro 2,35 e, pertanto, l'importo dovuto a titolo di regolazione relativa all'anno scolastico 2010/2011 risulta pari a euro 2,32 euro (calcolato sommando 8/12 di euro 2,31, il vecchio valore, e 4/12 di euro 2,35, il nuovo valore). In conclusione, con riferimento al periodo gennaio-ottobre 2011, deve essere applicata l'integrazione di 0,01 euro rispetto al premio di euro 2,31 già richiesto di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per lo stesso periodo.

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