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Premessa – L’indennità di disoccupazione non concorre a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Infatti, il superamento del reddito minimo personale, pari a 8.000 euro se da lavoro dipendente, e 4.800 euro se da lavoro autonomo, deve derivare da attività lavorativa “effettivamente svolta”. Lo precisa l’INPS con il messaggio n. 10378 del 20 giugno scorso a seguito di alcune richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990.
Il quesito - Con riferimento, dunque, allo stato di disoccupazione, ci si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4, D.Lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo "stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".
Il chiarimento - A tal proposito, l’INPS precisa che il suddetto articolo fa riferimento all’attività lavorativa effettivamente svolta. Pertanto, a nulla rileva il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990. Si evidenzia, inoltre, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare.
Lo status di disoccupato – È importante ricordare anche che lo status di disoccupato è attribuito a chi non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale situazione viene meno però quando il disoccupato viene assunto con un contratto di lavoro a termine non superiore a 4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti, o non superiori agli 8 mesi se di età superiore ai 25 anni compiuti. Tuttavia, tale regime sospensivo sarà presto abrogato dal D.D.L. della riforma del lavoro, che riconoscerà la sospensione solo in caso di svolgimento di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.