22 ottobre 2013

Indennità di disoccupazione. Dimissioni entro un anno

Per ricevere l’indennità di disoccupazione, la madre lavoratrice dovrà presentare le dimissioni entro il compimento di un anno di età del figlio
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Le dimissioni volontarie della madre lavoratrice durante i primi tre anni di età del bambino è equiparato a quella del divieto di licenziamento, di cui all’art. 54, c. 1 del D.Lgs. n. 151/2001. Ne consegue che “la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni, o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio”.

Il quesito –
Gli esperti della Fondazione Studi dei CdL sono stati interrogati in merito alle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari a tre anni di età del bambino. In particolare, è stato chiesto se la lavoratrice possa fruire dell’indennità di disoccupazione durante il suddetto periodo.

La risposta – Per rispondere al quesito posto, i CdL partono dall’interpello n. 6/2013 del MLPS ai fini di una corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. In particolare, l’interpello menzionato rimanda alla lettura dell’art. 54, c. 1 del D.Lgs. n. 151/2001 ovvero: “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera il periodo previsto per l’astensione obbligatoria post partum. Al riguardo, viene chiarito anche che durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, ad eccezione dell’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda, o di un reparto di essa, e nemmeno può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale. Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento che si è verificato nel periodo di divieto, ovvero fino al compimento del primo anno dell’età del bambino, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”. Ciò detto, il Ministero del Lavoro nel suddetto interpello afferma che “la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni, o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio e quindi le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo”. Il Ministero del Lavoro è giunto a tali conclusioni in quanto le modifiche apportate Riforma Fornero, che hanno esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, hanno solamente voluto rafforzare la procedura per accertarsi della genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. Ne consegue che “l’estensione temporale dell’istituto della convalida introdotto dalla Riforma Fornero, non ha conseguenze sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1, che quindi , può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino”.

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