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Il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l’operare del divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza. Lo ha affermato la Corte di cassazione, secondo cui nessun rilievo può attribuirsi al riferimento contenuto nell’art. 2110 cod. civ. anche alla gravidanza, dato il carattere certamente prevalente della disciplina dettata a tutela della maternità dall’art. 54 del D.lgs. 151 del 2001.
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