16 aprile 2014

Indennità di volo. Esclusa dalla base imponibile

È stata esclusa, per l’anno 2014, l’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con la circolare n. 48/2014, ha fornito le istruzioni operative - ai fini della compilazione del flusso Uniemens – in merito all’esclusione per quest’anno delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. A tal fine, è stato istituito il nuovo elemento “IndVolo50PerCento” nel quale bisogna indicare l’ammontare della predetta indennità erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione.

La novità – Il D.L. Destinazione Italia (D.L. 145/2013) all’art. 13, c. 19, ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, mantenendo l’incidenza di dette indennità, nella misura del 50%, sulla determinazione della base pensionabile. Con la presente circolare si illustrano le modalità operative cui le aziende dovranno attenersi per la concreta operatività della norma.

Disciplina fiscale e contributiva – L’indennità di volo, disciplinata dall’art. 907 del codice civile, è una componente della retribuzione, spettante al personale aeronavigante in ragione dei peculiari rischi legati alle condizioni di lavoro. L’importo dell’indennità in questione, a causa della mancanza in tale settore di contratti collettivi nazionali di lavoro, è demandata ai singoli contratti collettivi aziendali. Quanto al regime fiscale, trova applicazione l’art. 51, co. 6, del TUIR il quale, al riguardo, stabilisce che “le indennità […] di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

L’esclusione –
Al riguardo, il D.L. “Destinazione Italia” all’art. 13, c. 19 dispone l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, limitatamente all’anno 2014. Tale esclusione, in particolare, non incide sul regime fiscale delle indennità in argomento, che continua, quindi, a essere determinato dall’art. 51, co. 6, del TUIR. Le nuove disposizioni, inoltre, mantengono l’incidenza di dette indennità, in termini del 50%, sulla determinazione della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sulla misura delle future pensioni dei lavoratori interessati.

Campo di applicazione – Le novità, nel dettaglio, si applicano al personale navigante dell’aviazione civile, individuato dagli artt. 731 e ss. del codice della navigazione, i quali hanno l’obbligo di iscriversi al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo). Per quest’anno, le aziende destinatarie della disposizione in argomento non assoggetteranno a contribuzione obbligatoria le indennità di volo contrattualmente erogate al predetto personale. Mentre ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, le aziende interessate saranno comunque tenute all’osservanza dei minimali di legge.

Istruzioni operative –
Ai fini operativi, l’INPS ha istituito il nuovo elemento “IndVolo50PerCento” nel quale bisogna indicare l’ammontare della predetta indennità erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione. Per quanto riguarda la gestione delle situazioni connesse a periodi pregressi, è stata istituita la sezione “IndVolo50PerCentoArr”, in cui le informazioni saranno relative ai periodi indicati in “AnnoMeseIndVoloArr”. In tale sottoelemento dovrà essere indicato, per i mesi per i quali non sia stato utilizzato il sopra citato elemento “ImportoIndVolo50PerCento”, l’ammontare delle indennità di volo erogate nella misura del 50% e non soggette a contribuzione. Qualora le aziende avessero già assolto alla contribuzione non tenendo conto della nuova disposizione di legge, sarà possibile effettuare il recupero indicando l’ammontare della contribuzione nell’elemento “RecContribIndVoloArr”, e in tal caso l’elemento “IndVoloGiaDichiarata” sarà valorizzato con “S”. L’Istituto previdenziale rammenta, infine, che le suddette operazioni potranno riguardare esclusivamente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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