28 novembre 2011

Inpdap. Avviato il conguaglio

A decorrere dalla rata di febbraio 2012, l’istituto di previdenza procederà al recupero dei trattamenti indebiti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’Inpdap spiana la strada all’ex operazione Red per l’anno 2010. Infatti, con la rata di pensione relativa al mese di dicembre potranno essere revocati o rideterminati gli importi dell’ANF, potrà essere rideterminato l’importo delle pensioni ai superstiti soggette a limiti di cumulabilità e potrà essere recuperato l’importo della somma aggiuntiva 2010 percepita indebitamente. Inoltre, si specifica che il debito complessivo accertato sarà recuperato, a decorrere dalla rata del mese di febbraio 2012. Infine, l’Istituto informa che, qualora emergano variazioni reddituali tali da determinare modifiche sulle prestazioni corrisposte, verrà inviata al pensionato una nota con la quale sarà comunicato quanto accertato dall’INPDAP e le modalità per il conseguente recupero delle somme erogate e non spettanti. Lo comunica l’Inpdap con la nota operativa n. 40 del 22 novembre 2011.

Assegno per il nucleo familiare - In primo luogo, sono stati rideterminati gli importi a titolo di Assegno per il nucleo familiare (ANF), spettanti per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura, relativa all’anno 2009. In virtù di tanto, con la rata di dicembre 2011 si provvede a revocare o rideterminare gli importi della prestazione, mentre l’eventuale debito complessivo accertato verrà recuperato a decorrere dalla rata di febbraio 2012.

Pensione ai superstiti - Per quanto concerne, invece, le pensioni ai superstiti soggette a limiti di cumulabilità, la verifica del diritto alla prestazione è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2010, escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette. Tali redditi sono stati considerati, in via presuntiva, anche fino al 30 novembre 2011. Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità, con la rata di dicembre 2011, l’INPDAP provvederà a rideterminare l’importo degli stessi, mentre il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° luglio 2010 – 30 novembre 2011, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2012.

Le somme aggiuntive - Anche per le somme aggiuntive 2010 (la c.d. quattordicesima), la verifica reddituale è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni 730/Cud/Unico 2010 (redditi 2009) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2010.

Qualora da tale verifica risulti erogata nel corso del 2010 una somma aggiuntiva di importo superiore a quello spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata relativa al mese di febbraio 2012, sarà recuperato l’importo della somma aggiuntiva percepito indebitamente.

Le modalità di verifica - Infine, la nota evidenzia che, in tutti i casi in cui dalle verifiche reddituali, effettuate con i dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e dal Casellario unico delle pensioni, dovessero evidenziare variazioni reddituali tali da determinare modifiche sulle prestazioni corrisposte, verrà inviata al pensionato una nota con la quale sarà comunicato sia quanto accertato dall’INPDAP, sia le modalità per il conseguente recupero delle somme erogate e non spettanti. Tale recupero avverrà in base ad una trattenuta pari ad 1/5 dell’importo complessivo della pensione, comprensivo anche dell’indennità integrativa speciale ove corrisposta, nel limite massimo di 60 rate. A tal fine, al pensionato è concesso un lasso di tempo pari a 30 giorni dalla ricezione della nota per recarsi presso la sede provinciale dell’Istituto di previdenza di competenza, al fine di presentare eventuale documentazione che ritenga utile chiarire e/o variare la propria posizione accertata.

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