16 settembre 2011

INPDAP: nuove regole per permessi, congedi e aspettative

Autore: Redazione Fiscal Focus

È entrato in vigore l'11 agosto il decreto legislativo n. 119 che ha riordinato le regole in materia di congedi, permessi e aspettative dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Permessi e congedi - Tra le altre disposizioni, il decreto regola in modo innovativo i permessi ed i congedi per handicap e il congedo per cure per i lavoratori con invalidità civile superiore al 50%.

Congedo parentale: entro i primi 8 anni di vita del bambino affetto da handicap grave, i genitori possono fruire in maniera alternativa e in modo continuativo o frazionato del congedo per 3 anni complessivi, purché il figlio non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Durante il congedo spetta il 30% dell'ultima retribuzione e l'accredito della contribuzione figurativa.

Congedo biennale retribuito: spetta ai genitori di un figlio disabile grave che non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Per l'assistenza allo stesso figlio, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, che possono beneficiarne alternativamente, ma non negli stessi giorni in cui l'altro genitore usufruisce dei permessi mensili o del congedo parentale.
Il lavoratore ha diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta e durante il congedo, coperto da contribuzione figurativa, gli spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative.

Indennità e contribuzione figurativa - L'importo massimo dell'indennità e della contribuzione figurativa è pari a 43.579,06 euro per il 2011; negli anni successivi l'importo sarà rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
L'indennità è corrisposta dai datori di lavoro; quelli privati detrarranno l'importo dai contributi previdenziali dovuti. Per i lavoratori privati per i quali non è previsto il trattamento di maternità, l'indennità viene corrisposta dall'INPS.

Durante il periodo di congedo non maturano le ferie, la tredicesima e il TFR. Il congedo spetta anche, con le stesse caratteristiche, ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, secondo un ordine di priorità fissato con sentenze della Corte Costituzionale:
- coniuge;
- genitori;
- figli;
- fratelli e sorelle.

Congedo per cure: i lavoratori invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo per cure non superiore a 30 giorni, dietro richiesta di un medico del SSN o di struttura sanitaria pubblica.

La domanda di assentarsi deve essere presentata al datore di lavoro con la richiesta del medico. Il lavoratore deve documentare in maniera idonea l'avvenuto svolgimento delle cure, durante le quali gli spetta la retribuzione prevista per le assenze per malattia.

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