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Premessa - Gli iscritti alla “Gestione separata Inpgi” che ricoprono cariche di amministratore locale, durante il mandato, sono comunque soggetti a contribuzione presso la predetta gestione, ancorché in misura forfetaria. L’Istituto previdenziale ha definito gli importi dovuti per l’anno 2011 (INPIGI, Circolare n. 7/2011 del 2 settembre 2011).
In generale, secondo la previsione dell’art. 86, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 del decreto attuativo emanato il 25 maggio 2001 dal Ministero dell’Interno, “per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato”.
Per l’anno 2011 le Amministrazioni suddette devono procedere al versamento dei contributi dovuti per i propri amministratori iscritti presso la Gestione separata dell’INPGI, applicando gli importi forfetari indicati nella tabella sottostante:
Tipo contributo
Contributi soggettivo: € 200,00 (per più di 5 anni di anzianità professionale) / € 79,53 (per meno di 5 anni di anzianità professionale);
Contributo integrativo: € 40,00 (per più di 5 anni di anzianità professionale) / € 20,00 (per meno di 5 anni di anzianità professionale);
Contributo di maternità:32,98 (per più di 5 anni di anzianità professionale) / € 32,98 (per meno di 5 anni di anzianità professionale);
Totale contribuito minimo: 272,98 (per più di 5 anni di anzianità professionale) / € 132,51 (per meno di 5 anni di anzianità professionale);
Si ricorda che la scadenza dei versamenti in questione è fissata per il 30 settembre 2011.
L’anzianità professionale - L’anzianità professionale utile alla determinazione dell’eventuale contributo ridotto, deve essere valutata alla data del 30 settembre 2011, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Al riguardo, il professionista interessato avrà cura di comunicare all’Amministrazione locale di appartenenza la data di iscrizione all’Albo.
I versamenti delle quote - Le Amministrazioni interessate potranno effettuare il versamento delle quote contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 05696 03200 000020000X28. Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del professionista: “2011 - Nome e Cognome - data di nascita – Dlgs 267/2000”.
In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare - anche a mezzo fax 068578264 - una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del professionista interessato.
Invio della comunicazione reddituale - La circolare evidenzia che, comunque, gli interessati sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale all’INPGI, da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio di ogni anno, ed al pagamento - entro i termini previsti - delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito.