30 dicembre 2014

Inpgi. Debutta il regime retributivo d’ingresso

Il 24 giugno 2014 è stato rinnovato il CCNL giornalistico, della durata di 36 mesi.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Rinnovato il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Con l’occasione le parti firmatarie del CCNL giornalistico (FIEG e FNSI) hanno definitivo uno speciale regime retributivo di ingresso per chi assume giornalisti nel periodo “1° ottobre 2014 – 30 settembre 2017”. Tale diposizione contrattuale, in particolare, prevede che le aziende che abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti al licenziamento di personale giornalistico, fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa o per raggiunti limiti di età, avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare, possano assumere giornalisti che non siano stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella stessa azienda nei precedenti 5 anni, applicando il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. A darne notizia è l’Inpgi con la circolare n. 8/2014.

Retribuzione di ingresso - Ferma restando l’esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale, agli stessi giornalisti troverà applicazione la seguente retribuzione di ingresso:

• nei casi di assunzione con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti – in possesso di anzianità professionale di oltre 30 mesi – che risultino disoccupati (iscritti all’INPGI ma che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere), inoccupati, o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico e normativo è quello previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, per la durata di 36 mesi. Al termine dei 36 mesi sarà poi applicato il trattamento previsto per il redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale;

• nei casi di assunzione con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti – in possesso di anzianità professionale inferiore ai 30 mesi – che risultino disoccupati (iscritti all’INPGI ma che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere), inoccupati, o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico e normativo è quello previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale per la durata di 36 mesi, fatta eccezione del minimo tabellare che sarà quello relativo al praticante con più di 12 mesi di servizio maggiorato del 18%. Al termine dei 36 mesi sarà poi applicato il trattamento previsto per il redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale.

Adempimenti datori di lavoro – L’introduzione dello suddetto regime retributivo di ingresso pone a carico del datore di lavoro alcuni adempimenti contributivi nei confronti dell’INPGI, Infatti, oltre a indicare l’applicazione delle retribuzioni di ingresso nella lettera/contratto di assunzione (da trasmettere in copia all’INPGI) - nel modello ISCR/GIO, a margine della qualifica contrattuale, dovranno riportare la dicitura “Retribuzione di ingresso”. Inoltre, al predetto modello dovrà essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro in cui sia attestato che “nei 12 mesi precedenti l’assunzione, fatta eccezione per eventuali licenziamenti per giusta causa o per raggiunti limiti di età, non si è proceduto al licenziamento di personale giornalistico con qualifica di redattore”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy