24 settembre 2013

INPGI. Istruzioni per gli sgravi contributivi di II livello

Fornite le istruzioni operative per fruire della decontribuzione prevista dalla contrattazione di II livello riferita agli anni 2010,2011 e 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –L’INPGI, con la circolare n. 6/2013, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo previsto per l’incentivazione dei contratti collettivi di II livello per l’anno 2012, nonché allo sgravio riferito agli anni 2010 e 2011. In particolare, per gli sgravi riferiti all’anno 2012 le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro e non oltre il 16 novembre 2013.Nel caso in cui la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Per gli anni 2010-2011 invece, l’Istituto chiarisce che il recupero del credito contributivo dovrà avvenire in compensazione, mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, entro il prossimo 16 settembre 2013.

Sgravio contributivo 2012 – L’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012, disciplinato dal D.I. 27 dicembre 2012, consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo del 2,25% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali. Tuttavia, il suddetto limite - sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS - può essere rideterminato entro il 30 ottobre 2013, nella misura del 5%.Per quanto riguarda la misura dello sgravio, la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente: 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore. Quanto alle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro dovranno:
- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” -> “Altri Contributi” –> “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Nel caso in cui la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Tali operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di novembre 2013.

Sgravio contributivo 2010-2011 –Icontratti collettivi di secondo livello (2010-2011), disciplinati dal D.M. 3 agosto 2011 e D.M. 24 gennaio 2012, hanno individuato nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. Tuttavia, entrambi i provvedimenti - in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - possono rideterminare il limite massimo della retribuzione contrattuale, come previsto per il 2012, fino a un massimo del 5%. In sede di conferenza dei servizi, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati nel seguente modo:2,50% (per il 2010); 2,60% (per il 2011). Tale rideterminazione fa sì che i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante: massimo 0,25% per il 2010; e massimo 0,35% per il 2011; in sede di conguaglio contributivo. In particolare, il recupero del credito contributivo dovrà avvenire in compensazione, mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, entro il prossimo 16 settembre 2013.Inoltre, le aziende che opereranno il conguaglio dovranno inoltrare all’INPGI una comunicazione in cui sia riportato, per ognuno dei due anni interessati (2010 e 2011), l’importo complessivo dello sgravio rideterminato sulla base dei nuovi tetti retributivi, l’importo già utilizzato in sede di prima applicazione ed il mese in cui è stato recuperato, l’importo residuo a conguaglio. Tale comunicazione potrà essere inoltrata all’INPGI: a mezzo fax 06 8578264, ovvero a mezzo PEC contributi@inpgi.legalmail.it

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