21 gennaio 2014

INPGI. Le aliquote contributive IVS 2014

Ammonta al 22,38% l’aliquota IVS dovuta dal datore di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Varia l’aliquota contributiva IVS per gli iscritti all’INPGI. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la percentuale a carico dei datori di lavoro è fissata al 22,38% della retribuzione imponibile. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2014 dovrà essere applicata la suddetta aliquota contributiva. Resta ferma, invece, l’aliquota a carico dei dipendenti, pari all’8,69%. A renderlo noto è l’INPGI con la circolare n. 7/2013.

La decisione – La rideterminazione dell’aliquota contributiva per l’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) posta a carico del datore di lavoro, deriva dall’atto n. 58 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, come conseguenza delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI.

Le aliquote INPGI 2014 – Nel ricordare la variazione della suddetta percentuale, l’istituto fa anche un breve riepilogo delle aliquote che entreranno in vigore dal 2014, distinguendo fra datore di lavoro e lavoratore. In particolare, per i primi vigono le seguenti aliquote:
- Assicurazione IVS: 22,28% (si aggiunge – se dovuto – il contributo dell’1% di cui all’art. 3-ter della l. n. 438/1992, posto a carico del giornalista;
- Disoccupazione: 1,61% (sono esclusi i soli dipendenti della P.A. ai quali p garantita la stabilità d’impiego;
- Mobilità: 0,30% (dovuto dalle aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla L. n. 416/, anche con meno di 15 dipendenti;
- Fondo garanzia TFR e crediti di lavoro: 0,30%;
- Assegno al nucleo familiare: 0,05% (sono esclusi i dipendenti della P.A., per i quali l’assegno al nucleo familiare è posto a carico del datore di lavoro;
- Contributo di solidarietà: 10% (calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro);
- Fondo integrativo: 1,50% (dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI;
- Contributo per ammortizzatori sociali: 0,50% ( dovuto dalle aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla L. n. 41671981, anche con meno di 15 dipendenti;
- Contributi infortuni: 11,38 euro (quota fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6 euro per rapporti di lavoro ex art. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore più 30 mesi).

Il giornalista, dal canto suo, è obbligato a versare: l’8,69% dell’assicurazione IVS; lo 0,10% a titolo di contributo per ammortizzatori sociali; e 5 euro come contributo di perequazione.

Gratifiche annuali – Infine, l’INPGI rammenta che, per legge, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della L. n. 438/92.
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