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La Direzione generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro - con nota n. 17292 del 3 dicembre 2008 - ha chiarito che, in virtù delle disposizioni in materia di Libro Unico del Lavoro - impartite dall’art. 39 della L. n. 133/08 - l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere un’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere l’accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, di cui al D.M. 30 ottobre 2002, è stato espressamente abrogato. Pertanto, le Direzioni Provinciali del Lavoro non saranno più tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo ai fini dell’accentramento contributivo. In ottemperanza a quanto sopra disposto, i relativi adempimenti – in ambito previdenziale e contributivo – dovranno essere effettuati presso la sede Inps nella cui circoscrizione l’impresa svolge l’attività con dipendenti. Ad ogni modo - conferma il ministero - il datore di lavoro, previa presentazione, anche in via telematica, di un’apposita istanza alla sede Inps interessata, potrà continuare ad usufruire dell’accentramento contributivo presso un’unica sede dell’Istituto previdenziale. Con il presente documento intendiamo esclusivamente mettere in evidenza – in via del tutto generale - le principali novità in materia di accentramento contributivo Inps e fornirvi quelli che sono i linee guida per una efficace richiesta di accentramento.
(prezzi IVA esclusa)