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Premessa – È stata ampliata la platea dei lavoratori candidati alla lista salvaguardati. Infatti, saranno ammessi ai primi potenziali 65 mila salvaguardati dalla riforma previdenziale anche i lavoratori in mobilità ordinaria con data di licenziamento antecedente al 30 aprile 2010. A tal fine, l’INPS ha opportunamente provveduto ad aggiornare le c.d. liste SICO –SALVAGUARDATI, i quali dovranno essere validati dalle Sedi territoriali. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 14907/2012 precisando altresì che entro il prossimo 25 settembre si dovrebbero concludere i controlli delle posizioni assicurative dei candidati ammessi alla salvaguardia.
I salvaguardati – A tal proposito è utile ricordare che il D.M. esodati prevede l’accesso alla pensione secondo le regole antecedenti la riforma Fornero per: 25.590 lavoratori in mobilità; 3.460 lavoratori in mobilità lunga; 17.710 lavoratori che hanno avuto accesso ai fondi di solidarietà; 10.250 prosecutori volontari; 950 lavoratori esonerati dal servizio nella P.A.; 6.890 lavoratori cessati per licenziamenti individuali, collettivi o risoluzioni consensuali; 150 lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. Ora, l’INPS ha incluso anche i lavoratori in mobilità ordinaria con data di licenziamento antecedente al 30 aprile 2010, rivisitando il suddetto elenco.
Le funzioni delle Commissioni – L’INPS ha fornito anche alcune precisazioni in merito alle competenze del funzionario INPS all'interno delle commissioni istituite presso le D.T.L.; ricordando, tra l’altro, che esso dovrà mettere “a disposizione della commissione ogni informazione previdenziale in merito alla posizione assicurativa e contributiva dei soggetti potenzialmente interessati al beneficio indicati alle lettere e), f) g) e h) dell'articolo 2 del decreto che hanno presentato istanza”. A tal proposito, però, alcune direzioni provinciali hanno sollevato un dubbio, ossia se la verifica dei requisiti contributivi/decorrenza sia da includere nelle attività della commissione al fine dell'emissione del provvedimento di competenza. Istantanea è la risposta dell’INPS. Il compito delle commissioni è quello di esaminare le istanze presentate con la relativa documentazione; pertanto, durante la fase istruttoria, la commissione controlla i requisiti formali e sostanziali dell'istanza, verificando l'idoneità della documentazione prodotta unitamente alla stessa e la correttezza di quanto dichiarato in autocertificazione. Ne consegue che la commissione deve verificare l'idoneità degli accordi sottoscritti e della documentazione prodotta dagli interessati, allo scopo del successivo monitoraggio di competenza dell'INPS e di emettere un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza. A questo punto, l’Istituto previdenziale, dopo la comunicazione dell'accoglimento da parte della commissione dell'istanza, valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione secondo le regole in vigore prima della riforma.