Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
INPS: Circolare n. 84 del 13 giugno 2011 – Fornite indicazioni in merito alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Lo ha reso noto l’ente previdenziale con Circolare n. 84/2011.
Termini e modalità di versamento – In merito alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel anno 2011 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, l’Istituto di previdenza comunica che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, mentre per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali coincide con quello ai fini fiscali e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente.
Come noto, per l’anno 2011, le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno 2011 per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011.
L’articolo 1 del citato decreto prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Il menzionato D.P.C.M. prevede inoltre la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%
Reddito imponibile - Per quanto riguarda poi il reddito imponibile, l’Istituto evidenzia che:
- deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno;
- per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza;
- per i liberi professionisti, vista la novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011, ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.
Reddito imponibile per i contribuenti minimi - Per i soggetti che fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue: (Reddito lordo o perdita) – (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.
La rateizzazione - La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.