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Premessa - Sono state rese note le condizioni per il riconoscimento, ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, dell’incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore, nonché il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio medesimo. (INPS, Circolare n. 88 del 20.06.11)
Fondo di solidarietà - Il regolamento del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della rico nversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, è stato oggetto di modifiche a carattere temporaneo, destinate a valere fino al 31 dicembre 2011. (D.P.C.M. del 25.03.2011)
Sezione emergenziale - L’art. 11 bis ha introdotto una serie di misure di politica passiva e attiva in favore dei lavoratori, nell’ambito del settore economico di pertinenza del Fondo; tali misure compongono gli interventi della cosiddetta “sezione emergenziale” del Fondo di solidarietà.
Assegno emergenziale - Tra le misure di carattere emergenziale, si prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero - non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo - di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi, “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge” (c.d. assegno emergenziale).
Il versamento degli assegni - Gli oneri di finanziamento dell’assegno emergenziale e dell’accredito contributivo figurativo correlato, gravano per metà sulle risorse già disponibili del Fondo e per l’altra metà sul datore di lavoro che effettua il licenziamento; gli obblighi di finanziamento a carico del datore di lavoro sono assolti mediante versamento di contribuzione speciale al Fondo, con le modalità già illustrate con il messaggio Inps n. 20321/2010.
I requisiti per il godimento dell’assegno - Per quanto riguarda l’importo dell’assegno, esso viene riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a € 50.000;
- 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Il bonus - L’Ente previdenziale con la circolare in commento, fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendono accedere al beneficio previsto per l’assunzione dei lavoratori percettori dell’assegno emergenziale. Infatti, il regolamento del Fondo di solidarietà, prevede un particolare incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari del predetto assegno.
Soggetti interessati - L’incentivo mensile, introdotto dal DM n. 51635/2010, spetta ai datori di lavoro soggetti al regolamento istitutivo del predetto fondo di solidarietà, che assumano a tempo indeterminato (pieno o parziale) lavoratori beneficiari dell'assegno di sostegno.
Soggetti esclusi - In conformità ai principi generali applicabili agli incentivi all’occupazione, l’incentivo non spetta:
- se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
- se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore, vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
- se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; l’incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, ovvero sia effettuata presso una diversa unità produttiva;
- se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.
Fruizione del bonus - La fruizione dell’incentivo è soggetta alle condizioni di regolarità previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 24 ottobre 2007, ovvero che il datore di lavoro:
- sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- osserva le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applica gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Misura e durata dell’incentivo - Quando ricorrono le condizioni per la fruizione del bonus, il datore di lavoro ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un incentivo mensile pari alla somma dell'importo dell'assegno fruito dal lavoratore e dell'importo della contribuzione eventualmente correlata all'assegno. L'incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua dell'assegno che sarebbe spettato al lavoratore.
Dichiarazione di responsabilità - Il datore di lavoro che intende avvalersi dell’incentivo, inoltrerà alla Sede dell’Inps una dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello disponibile, in formato editabile, nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto. Nel caso in cui, prima della pubblicazione della circolare in commento, il datore di lavoro abbia già inoltrato la richiesta dell’incentivo, dovrà comunque rinnovarla utilizzando il suddetto modello.