Premessa – È disponibile sul sito dell’INPS (
www.inps.it) la nuova funzionalità “Delega RID” che permette la visualizzazione dello stato della delega RID, concernente i riscatti, ricongiunzione e rendite. Il nuovo servizio, in particolare, è disponibile sia per l’assicurato che ha attivato il pagamento dei contributi attraverso RID bancario/postale, nel servizio “Riscatti, Ricongiunzione e Rendita” del Portale dei Pagamenti sul sito dell’INPS, sia per l’operatore di sede e al Contact Center rispettivamente nella procedura “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite: Stampa MAV e Ricevute di Pagamento” del sito Intranet aziendale (
http://intranet.inps.it) e sulla piattaforma dedicata del Contact Center Multicanale (CCM). A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 20240 di ieri.
Pagamento via RID – La questione, in particolare, concerne il versamento di contributi da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia mediante il servizio RID. Al riguardo, l’INPS con il messaggio n. 18529/2013 ha precisato che non accetterà più pagamenti via RID se non viene sottoscritta la clausola dell’importo fisso predeterminato.
Regolamento UE 260/2012 – Fino alla fine del mese scorso l’INPS ha accettato l’utilizzo di tale servizio anche nei casi in cui gli utenti abbiano rilasciato al proprio istituto bancario deleghe RID senza sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato. Tuttavia, così come previsto dal Regolamento UE 260/2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo, a decorrere dal 1° febbraio 2014, le deleghe RID a importo non prefissato decadranno automaticamente per legge e non verranno più allineate dal sistema interbancario. Tale quadro normativo è operativo già dal 21 ottobre 2013.
Richiesta di revoca – Alla luce della suddette novità, il 4 dicembre scorso è stata inviata all’istituto di credito domiciliatario una richiesta di revoca d’ufficio della delega RID rilasciata senza la predetta clausola. Quindi, gli interessati che intendono garantire la continuità dei pagamenti delle somme dovute tramite RID, dovranno recarsi - dal 9 dicembre e entro il 19 dicembre 2013 - presso la propria banca per attivare una nuova autorizzazione RID, prestando particolare attenzione che l’agenzia bancaria attivi l’opzione “a importo fisso predefinito” e indichi in modo corretto il limite di importo previsto. Qualora la riattivazione della nuova delega avvenga con le tempistiche indicate il pagamento mediante RID non subirà alcuna interruzione. In caso contrario, gli interessati potranno comunque richiedere l’attivazione del servizio di pagamento tramite RID in un qualsiasi momento successivo, sottoscrivendo la clausola a importo fisso predefinito; l’INPS comunicherà con lettera come di consueto la conferma di autorizzazione all’addebito, con indicazione del mese a partire dal quale il servizio è attivo.