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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 160, ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione della convenzione stipulata, tra l’INPS e la FIALS (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità), per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti alla Federazione. Per il versamento dei contributi, il codice INPS assegnato è “C 9”.
Soggetti abilitati – Hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione: i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS. Restano invece esclusi, i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Le modalità di rilascio della delega – Quanto alle modalità di rilascio della delega, essa avviene secondo quanto previsto dal testo predisposto dall’Istituto nel quale è indicata la misura del contributo e l’autorizzazione necessaria per la trattazione dei dati. Si rammenta, inoltre, che la delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della FIALS.
La decorrenza della delega – Le deleghe, presentate alla sede INPS di competenza che ha in carico la pensione, e le revoche produrranno i loro effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione. Inoltre, esse devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede territoriale dell’INPS alla FIALS con timbro e firma per ricevuta. Qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, al fine dell’effettuazione della trattenuta, verrà considerata la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente. E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente.
La misura del contributo – Escludendo i trattamenti di famiglia comunque denominati ed includendo la tredicesima, l’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione:
- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Le istruzioni contabili - Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FIALS, i conti istituiti sono i seguenti:
- “GPA 25/282” - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- “GPA 27/282” - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Naturalmente, il conto GPA 27/282 dovrà essere movimentato a partire dall’esercizio 2012.