2 luglio 2012

INPS-FILT CGIL. Convenzione raggiunta

Fornite le istruzioni per la riscossione delle quote sindacali dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni straordinarie
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È stata stipulata la convenzione fra l’INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Infatti, sulla base dell’accordo programmatico del 15 maggio 2009 il presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, ha sottoscritto con la suddetta Federazione una convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 88 del 25 giugno 2012 illustrando i punti più significativi della convenzione.

La convenzione – In sostanza, tale convenzione permette ai beneficiari titolari di assegni straordinari di delegare l’INPS per la riscossione dei contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stipulata, previo rilascio della delega.

La delega – Ai fini della validità della delega occorre che essa debba essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’Organizzazione sindacale stipulante. A tal fine, è necessario che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture territoriali dell'Istituto, a cura della dell’Organizzazione sindacale stipulante. Le nuove deleghe, rilasciate da persone già titolari di prestazioni, produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono pervenute alle strutture territoriali dell’INPS che hanno in carico l’assegno stesso. Qualora si instauri invece un rapporto associativo con un’Organizzazione sindacale diversa da quella indicata all’atto della richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega, rilasciata da persona titolare della prestazione stessa, produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

La misura - Dunque, la misura del contributo, che deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, ammonta al:
1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del F.P.L.D.;
2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

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