16 maggio 2012

INPS-FNIFC. Convenzione raggiunta

Fornite le istruzioni per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Stipulata la convenzione fra l’INPS e la F.N.I.F.C. (Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice). Infatti, il 5 aprile scorso il Presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, ha sottoscritto con la suddetta Federazione una convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 62 del 7 maggio 2012 illustrando, dunque, i punti salienti relativi all’applicazione della predetta convenzione.

La convenzione –In pratica, tale convenzione permette ai beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità: trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari d’integrazione salariale e dei sussidi perlavori socialmente utili, nonché di versare i contributi associativi a favore della F.N.I.F.C.mediante trattenuta sulle predette prestazioni, previo rilascio della delega. Qualora l’INPS effettui direttamente il pagamento dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto previdenziale, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alledeleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute. In caso di contestazione circa l’effettivo rilascio della delega da parte del lavoratore, l’INPS cesserà immediatamente la trattenuta a decorrere dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso, l’Organizzazione sindacale dovrà restituire le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

La misura –Dunque, la misura del contributo, che deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, ammonta al: 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; allo 0,50% su C.I.G. edile, ordinaria e straordinaria; all’1% sui restanti trattamenti (C.I.G. ordinaria e straordinaria, C.I.S.O.A., indennità ordinaria didisoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione,indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Adempimenti dell’INPS –Nel caso in cui le strutture territoriali dell’INPS liquidano direttamente le suddette integrazioni salariali, i versamenti delle quote associative dovranno essere effettuati, senza interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7 della convenzione, entro il mesesuccessivo a quello del pagamento del trattamento economico.Inoltre, l’Istituto metterà a disposizione della F.N.I.F.C. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con irelativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse. Dal canto suo l’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in 0,54 euro per ogni singola delega.

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