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Premessa - I versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, nonché le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps, con scadenza tra il 1 e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Ad annunciarlo è l’INPS con il messaggio n. 11533/2013.
La normativa – La novità deriva dall’art. 3-quater della L. n. 44/2012, il quale differisce – senza corrispondere alcuna maggiorazione - al 20 agosto 2013 tutti i versamenti delle somme di cui agli art. 17 e 20, c. 4, del D.Lgs. n. 241/1997, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.
Versamenti interessati – In particolare, il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 – F24EP e ricomprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.
Flusso Uniemens – Rimane tutto invariato, invece, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens; infatti, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese (31 agosto 2013).
Ferie collettive – Infine, per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; mentre gli interessi decorrono dal termine differito (20 agosto).