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Dallo scorso mese di ottobre, l’INPS ha iniziato l’invio, che si concluderà nel mese di gennaio 2012, delle lettere ai datori di lavoro domestico.
Ne ha dato notizia lo stesso Istituto di previdenza sociale con messaggio 21381 dell’11 novembre 2011.
Destinatari - In maniera specifica, sono interessati coloro che nonostante abbiano sempre versato regolarmente i contributi, a partire da un determinato periodo non hanno più effettuato alcun pagamento e coloro i cui pagamenti presentano delle discontinuità prima di cessare.
Per individuare i soggetti destinatari delle lettere, l’INPS ha seguito i seguenti criteri:
- rapporti di lavoro attivi con inizio entro il 31.12.2009;
- sono stati esclusi i rapporti di lavoro emersi ex lege 102/2009;
- il periodo contributivo preso in esame è dal quarto trimestre 2006.
Sono stati esclusi anche i soggetti a cui è stata inviata la lettera di accoglimento dell’assunzione, con termini di pagamento ancora in corso.
Le lettere - Per quanto concerne le lettere che vengono inviate, esse si distinguono in base al tipo di situazione riscontrata; infatti, se si è in presenza di un’assenza totale di versamento dopo una determinata data, oppure siano presenti discontinuità nei pagamenti prima dell’assenza totale di versamenti.
In particolare, i datori di lavoro vengono invitati ad effettuare la comunicazione della cessazione, con le nuove modalità di cui alla circolare 49/2011, cioè sito internet o Contact Center con riconoscimento tramite PIN.
Inoltre, potranno inviare al Contact Center tramite fax copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata, attraverso l’apposito modulo allegato alle lettere.
Gli stessi datori di lavoro domestico sono invitati a comunicare l’avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi che abbiano giustificato la sospensione dell’obbligo contributivo, ad es. permessi non retribuiti, maternità, ecc., direttamente utilizzando il servizio on line “Estratto contributivo” messo a disposizione sul sito internet dell’INPS o al Contact Center, inviando via fax copia delle ricevute di pagamento, o dichiarando nelle note del modulo citato i motivi di sospensione dell’obbligo contributivo per il periodo di riferimento.
Successivamente, il Contact Center darà luogo all’acquisizione delle cessazioni comunicate e invierà alle sedi competenti le copie delle ricevute dei pagamenti che non risultano nell’estratto contributivo; inoltre, raccoglierà le segnalazioni di sospensione dell’obbligo contributivo, per il successivo inserimento di tale dato nell’estratto.
Mancata risposta da parte del datore di lavoro - E’ da sottolineare che nel caso in cui il datore di lavoro non si attivi entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, non effettuando alcuna comunicazione all’INPS, lo stesso istituto provvederà a calcolare i contributi dovuti comprensivi degli oneri aggiuntivi.
Inoltre, viene ricordato, sempre nella lettera, che il mancato versamento di quanto dovuto non darà luogo all’accredito dei contributi sull’estratto conto che l’Istituto mette a disposizione dei collaboratori domestici i cui contributi sono necessari per il pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali cui hanno diritto.