29 giugno 2015

INPS. Nasce il nuovo servizio “Durc On Line”

Stop al Durc cartaceo: da mercoledì prossimo basta un click per ottenere il prezioso documento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il 1° luglio è alle porte, e con esso anche la nuova procedura di rilascio del Durc online, disciplinata dal D.M. 30 gennaio 2015. La funzionalità telematica consentirà alle imprese (ovvero i suoi delegati) di poter ottenere il documento che attesti la regolarità contributiva in formato pdf e in tempo reale, indicando semplicemente il codice fiscale del soggetto da verificare. A tal fine, l’INPS ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio, denominato “Durc On Line”, all’interno del quale è possibile scegliere una delle seguenti tre funzionalità: “Consultazione Regolarità”; “Lista Richieste” e “richieste Regolarità”.
A comunicarlo è stato l’INPS con la circolare n. 126/2015.

Ambito soggettivo - I soggetti abilitati alla nuova procedura telematica sono:
a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le Amministrazioni Pubbliche concedenti;
d) le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Modalità di verifica
- La verifica della regolarità contributiva è attivata esclusivamente ai soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Contenuti minimi -
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato pdf non modificabile, denominato “Durc On Line”, avente i seguenti contenuti minimi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. L’applicazione che consente la consultazione del Documento, già prodotto e ancora in corso di validità, registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell’estrazione del medesimo Documento.

DURC irregolare - Qualora il sistema telematico rilevi l’irregolarità contributiva dell’azienda, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono via Pec all’interessato, o al professionista delegato (individuati dall’art. 1 della L. n. 12/1979), l’invito a sanare la posizione con indicazione analitica delle cause ostative al rilascio del Durc.
L’interessato ha al massimo 15gg di tempo dalla notifica dell’invito per regolarizzare la propria posizione. Se anche questo termine esaurisce inutilmente, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
L'invito a regolarizzare produce importanti effetti: innanzitutto, impedisce ulteriori verifiche e poi ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

Casi di esclusione - In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. In particolare, stiamo parlando:
- del DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012;
- del DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
- del DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012;
- del DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.

Procedura “Durc On Line” – All’interno del servizio “Durc On Line”, l’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità: “Consultazione Regolarità”; “Lista Richieste” e “Richiesta Regolarità”.
Qualora l’utente selezionasse “Consultazione Regolarità”, è necessario inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e selezionare il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità".
Nel caso in cui, invece, l’utente selezionasse la voce “Richiesta Regolarità” occorre inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa. Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili.
Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito.

Infine, per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere: regolare; in verifica; non Regolare ed elaborazione in corso.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy