18 ottobre 2011

INPS-OO.SS: Stipulata la convenzione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sono state sottoscritte dal presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, le convenzioni stipulate tra l’INPS e le seguenti OO.SS: Fast Ferro Vie, FIT CISL, UGL Attività Ferroviarie, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

Soggetti abilitati alla riscossione – Sono interessati tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all’Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009.

Modalità e decorrenza di rilascio della delega – Spostando l’attenzione sulle modalità di rilascio della delega, l’INPS chiarisce che l’autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione, viene acquisita dall’INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Società del Gruppo FS all’INPS stesso. Per quanto concerne invece la decorrenza, essa ha efficacia al momento del trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS all’INPS. Nel caso, invece, di sottoscrizione di delega per Associazione diversa da quella indicata all’atto della domanda di esodo o di delega rilasciata da persona già titolare di prestazioni straordinarie e che non risulti iscritta ad alcun sindacato, la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla presentazione.

Decorrenza e validità della revoca – Nell’ipotesi in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi successivi a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.

Misura del contributo sindacale – Per quanto concerne l’ammontare della quota sindacale, essa viene stabilita nelle seguenti percentuali:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Esonero da responsabilità – Infine, la circolare in commento precisa che l’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all’ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.

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