26 gennaio 2012

INPS-Or.S.A. e UILTRASPORTI: stipulata la convenzione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sono state sottoscritte le convenzioni tra il presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, e le seguenti OO.SS.: Or.S.A. e ULTRASPORTI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2012, illustrando i punti salienti della convenzione.

Soggetti abilitati alla riscossione – Possono avvalersi del servizio di riscossione tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS che vogliano esercitare tale diritto a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’Accordo citato.

Modalità e decorrenza di rilascio della delega – Spostando l’attenzione sulle modalità di rilascio della delega, l’INPS chiarisce che l’autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione, viene acquisita dall’INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Società del Gruppo FS all’INPS stesso. Per quanto concerne invece la decorrenza, essa ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono pervenute alle strutture territoriali dell’INPS che hanno in carico l’assegno stesso. Le deleghe, tra l’altro, oltre ad essere controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, devono essere accompagnate da un elenco prodotto in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS territorialmente competente alla Organizzazione sindacale interessata che attesta l’avvenuta presentazione del documento.

Decorrenza e validità della revoca - Nell’ipotesi in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale dell’INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta alla Struttura stessa.

Misura del contributo sindacale – Per quanto concerne l’ammontare della quota sindacale, essa viene stabilita nelle seguenti percentuali:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del FPLD;
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Esonero da responsabilità – Inoltre, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che egli si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all’ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.

Istruzioni contabili - Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi sindacali di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/283 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Organizzazione Sindacati Autonomi e di base – Settore Ferrovie (Or.S.A.) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito pagati nell’anno in corso;
- GPA 27/283 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Organizzazione Sindacati Autonomi e di base – Settore Ferrovie (Or.S.A.) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito pagati negli anni precedenti;
- GPA 25/284 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell’Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti (UILTRASPORTI) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito pagati nell’anno in corso;
- GPA 27/284 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell’Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti (UILTRASPORTI) sugli assegni straordinari per il sostegno delreddito pagati negli anni precedenti.

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