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Premessa – Il 7 marzo u.s. il numero uno dell’INPS, Antonio Matsrapasqua, ha firmato la sottoscrizione con SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati) in merito alla riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. A darne notizia è l’INPS stesso con la circolare n. 67 di ieri.
Rilascio della delega – I soggetti che hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione sono: i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’Ago dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS. Restano quindi esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega – Per il rilascio della delega è necessario che essa venga debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della SI.NA.L.P. A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della SI.NA.L.P.
Decorrenza della delega – Quanto alla decorrenza l’INPS specifica che le deleghe, rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione e le revoche, produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell’acquisizione. Mentre le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
Misura del contributo – L’ammontare del contributo, che si applicherà all’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima - esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati – sono pari al:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del FPLD;
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1. e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Spese e rimesse – Da non dimenticare che ci sono anche i costi per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, pari a: € 0,04 per la nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per la nuova delega su pensione esistente e la revoca della delega; € 1,48 per la variazione (revoca + acquisizione nuova delega) e € 0,04 per la gestione delega.