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A decorrere dal 1° gennaio 2023 entrano a regime le novellate disposizioni in materia di integrazione salariale previste dalla Legge di Bilancio 2022, in modifica al Capo III del titolo I (integrazioni salariali straordinarie) e al titolo II (fondi di solidarietà) del D.lgs. 148/2015.
Al 31 dicembre 2022 cessano di trovare applicazione le previgenti aliquote di finanziamento per la cassa integrazione straordinaria e l’assegno di integrazione salariale eccezionalmente ridotte per il solo anno 2022, lasciando spazio alla misura di contribuzione ordinariamente prevista dall’anno 2023.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3 del D.L: 198/2022 (Decreto Milleproroghe), alle previsioni di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2022, viene prorogato al 30 giugno 2023.
(prezzi IVA esclusa)