26 settembre 2012

Intermittenti. È in arrivo il modulo online

Il prossimo 1° ottobre entra a pieno regime il nuovo sistema di comunicazione per l’avvio del contratto intermittente
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Manca poco alla completa definizione del sistema comunicativo. Infatti da lunedì prossimo l’obbligo di comunicare preventivamente alle D.T.L. l’istaurazione di prestazioni lavorative non superiori a 30 giorni, potrà essere assolto utilizzando direttamente il modulo online presente sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).Con l’inizio della prossima settimana dunque, i datori di lavoro potranno definitivamente dire addio alle vecchie modalità di comunicazione, in quanto gli indirizzi (fax, email e Pec) delle D.T.L. non saranno più operativi. Chi non rispetta i nuovi canali di comunicazione, vedrà recapitarsi una sanzioneche va da € 400 a € 2.400 per ciascun lavoratore.

Modulo online -A decorrere dall’1 ottobre 2012 sarà quindi messa a disposizione un’ulteriore modalità di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, reperibile sul portale Cliclavoro, e accessibile solo agli utenti registrati.Anche per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potrà stampare e conservare. In una successiva evoluzione tecnologica l’applicazione potrà essere disponibile anche attraverso gli attuali strumenti mobili (quali Iphone, Ipad, Android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro ad adempiere ai suoi obblighi anche fuori dalla sede dell’ufficio.

Comunicazione preventiva –Come è noto, la Riforma del lavoro all’art. 1, c. 21, lettera b) ha previsto che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica”. Tale comunicazione va fatta ogni volta che si chiama un lavoratore a svolgere l’attività lavorativa; tuttavia per attenuare il carico amministrativo e burocratico connesso a questo adempimento, ai datori di lavoro è data la possibilità di effettuare un’unica comunicazione preventiva prima dell’inizio della prestazione lavorativa anche quando il lavoratore debba svolgere un ciclo di prestazioni, ossia lavorare una serie di giorni per una durata non superiore a 30 giorni. Se invece tale limite venisse superato è necessario inoltrare un’altra comunicazione. In ogni caso vanno comunicate solo le giornate di lavoro e non l’orario di lavoro; inoltre può essere effettuata il giorno lavorativo stesso, purché antecedentemente all’effettivo impiego del lavoratore.

Contratti in corso – Particolare è la disciplinaper i contratti a chiamata in corso all’entrata in vigore della Riforma Fornero. Infatti i contratti a chiamata non conformi alle nuovi disposizioni cesseranno di produrre i loro effetti entro il 18 luglio 2013. Qualora si superasse tale data senza che il datore di lavoro si adegui alle nuove norme, ricade inevitabilmente in delle sanzioni molto pesanti, poiché il rapporto di lavoro sarà considerato “in nero”. In ogni caso, l’adempimento della comunicazione preventiva alla D.T.L. va comunque rispettata.

Casi particolari – Ma cosa succede se il lavoratore poi non presta la propria attività lavorativa preventivamente comunicata alla D.T.L.?In questo caso risulta fondamentale agire in maniera tempestiva. La comunicazione può essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione. Ma tale comunicazione è da effettuarsi sempre prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Infatti il M.L.P.S. ha precisato che “in assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva”. Alla luce di ciò, è fondamentale operare per tempo la modifica o l’annullamento della comunicazione. Altro caso particolare si ha quando il lavoratore lavora in un giorno diverso dalla comunicazione. Su questo punto il M.L.P.S. è molto duro, essendo la comunicazione preventiva una drastica lotta all’abuso del contratto a chiamata con i lavoratori effettivamente presenti al lavoro senza che risulti quindi a nero. A fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi) comporterà, oltre alle conseguenze di natura retributiva e contributiva, l’applicazione della sanzione per mancata comunicazione preventiva, sempre da 400 euro a 2.400 euro.

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