Premessa – I lavoratori intermittenti che abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità inferiore alla retribuzione convenzionale fissata per legge, possono integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria. L’importo, in particolare, è pari alla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti. Tale facoltà, richiedibile a domanda, può essere riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente e che non raggiungano i livelli minimi della retribuzione convenzionale individuata dal D.M. 30.12.2004. Inoltre, le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2014. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 33 di ieri.
Lavoro intermittente – In via preliminare, l’Istituto previdenziale riepiloga per sommi capi la disciplina del contratto di lavoro intermittente, considerato come una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa può essere resa sia a tempo indeterminato che determinato e può coesistere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o con altre tipologie contrattuali, purché compatibili. Il lavoro intermittente, inoltre, prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo: nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta; nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata.
Anzianità contributiva – Quanto all’anzianità contributiva, se il lavoratore presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Versamenti volontari – Come precisato in premessa, i lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, possono integrare la contribuzione obbligatoria. Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo.
Termini delle domande – L’integrazione dei versamenti volontari vanno richiesti annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. In particolare, la richiesta può essere fatta attraverso uno dei seguenti canali: online, Contact Center Multicanale, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
Modalità di versamento – L’importo del contributo integrativo va versato mediante bollettino MAV, che viene inviato direttamente al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza.
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