9 novembre 2012

Intermittenti. L’irrogazione della sanzione spetta alla D.T.L.

L’irrogazione della sanzione in caso di inadempimento dell’obbligo comunicazionale spetta alle D.T.L. territorialmente competenti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Qualora il datore di lavoro non adempia all’obbligo di comunicare preventivamente alla D.T.L. territorialmente competente l’utilizzo di lavoratori a chiamata, sarà compito degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro (le direzioni territoriali) a irrogare la nuova sanzione (da 400 a 2.400 euro). A chiarirlo è il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 18271/2012.

L’obbligo comunicazionale – Il chiarimento riguarda l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare preventivamente alla D.T.L., per prestazioni non superiori a 30 giorni, l’impiego di lavoratori a chiamata. A tal fine, il datore di lavoro può utilizzare diversi canali di comunicazione (quali sms, fax, posta elettronica e dall’1 ottobre scorso anche il modulo online).

Chi deve irrogare la sanzione? - In caso di mancata comunicazione, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro. A tal proposito, è stata sollevata una polemica su chi deve irrogare la sanzione per omessa comunicazione. Sul punto il Ministero del Lavoro precisa che, essendo gli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro i soli destinatari della comunicazione in esame, nonché in ragione dell'assenza di previsioni di senso contrario, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa deve essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i predetti Uffici (gli ispettori delle D.T.L.)

Altri ispettori –
Quanto detto, però, non esclude che il personale di vigilanza degli Istituti possano adottare provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino premiazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti relativi obblighi di natura previdenziale.

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