Premessa – Gli interpreti e traduttori di lingua restano fuori dall’alveo dei soggetti qualificanti a svolgere la propria attività lavorativa presso scuole o istituti di lingua mediante contratti di lavoro intermittenti. Infatti, le due figure sono assimilabili alla categoria professionale degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo” prevista al n. 38 del R.D. n. 2657/1923 che individua i casi di ricorso al contratto di lavoro a chiamata.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello in merito alla possibilità o meno di utilizzare un contratto di lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua. In particolare, è stato chiesto se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Assenza di requisiti soggettivi o oggettivi – In via preliminare, il MLPS ha sottolineato che in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34, del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate dell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. L’allegato, in particolare, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”. Analizzato il disposto normativo, il Ministero del Welfare sottolinea come le attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture.
Risposta del MLPS – La risposta del ministro del Lavoro è negativa. Infatti, sulle basi di quanto su affermato non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella in argomento. In ogni caso, resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.
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