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Premessa – Brutta sorpresa per gli invalidi che godono della prestazione assistenziale dell’INPS. Infatti, a decorrere dal prossimo mese di novembre è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER). In particolare, si tratta delle posizioni, rilevate al 31 luglio 2013 e per le quali l’esito Postel è stato: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. A tal fine, l’Istituto previdenziale ha inoltrato agli interessati una lettera, inviata tramite la procedura INVER, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. Le prestazioni sospese sono consultabili nelle liste amministrative presenti nella procedura INVER. A renderlo noto è il messaggio INPS n. 16879/2013.
Prestazioni INVCIV - Si tratta di prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. L’accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene effettuato: dalla Commissione Medica Superiore (CMS); o attraverso le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP) da essa delegate. Mentre gli accertamenti di verifica relativi alla permanenza dei requisiti reddituali, ai fini del diritto alla percezione delle provvidenze economiche, vengono effettuati a mezzo di controlli incrociati tra: le informazioni contenute nel Casellario centrale dei pensionati; quelle afferenti alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti esclusi – Restano esclusi dalla sospensione i nominativi, segnalati dalle Sedi, per i quali è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare.
Lettere dall’INPS – Come precisato in premessa, gli interessati saranno ben presto informati dall’INPS mediante l’invio di una lettera contenente l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. A tal proposito, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che trattandosi di una prestazione sospesa, la convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta; in ogni caso, resteranno sospese fino all’esito della visita.
Ripristino del pagamento – Solo se l’interessato dimostri che la mancata presentazione a visita era stata causata da determinate condizioni, si potrà procedere al ripristino immediato del pagamento, siffatte condizioni sono: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (D.M. 2 agosto 2007); condizioni di intrasportabilità.