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Sul portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.
Tale indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l’Istituto di previdenza fornisce le informazioni su:
Inoltre, la pagina fornisce le indicazioni sulle visite mediche di controllo. Di fatti, per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. L’assenza della visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione delle sanzioni. Tra l’altro, tramite la pagina è possibile scaricare diverse guide sulla tutela di malattia e sui certificati.
Andiamo con ordine.
Come evidenziato in premessa, l’indennità previdenziale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.
Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:
L’indennità di malattia è generalmente anticipata, con successivo conguaglio, dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori non agricoli a tempo determinato per le giornate non indennizzate dal datore di lavoro, lavoratori disoccupati o sospesi, lavoratori dello spettacolo nelle casistiche sotto riportate, lavoratori stagionali nei in cui il CCNL di categoria non preveda il pagamento anticipato, lavoratori di aziende in crisi).
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’indennità di malattia e l’indennità per degenza ospedaliera sono riconosciute ai lavoratori che, per motivi di salute, si trovano temporaneamente incapaci a svolgere attività lavorativa.
L’indennità di malattia è corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell’importo calcolato:
Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a inviarlo online all’INPS.
Per l’erogazione della prestazione economica di malattia è possibile presentare la domanda mediante il servizio INPS dedicato, al fine di fornire ulteriori elementi utili alla liquidazione della tutela previdenziale.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è – ai sensi delle disposizioni normative – stabilito in 30 giorni. Tuttavia, in alcuni casi la legge può fissare termini diversi.