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L’INPS, con la Circolare n. 74 del 21 aprile 2017, ha fornito utili precisazioni circa i redditi da computare ai fini del diritto alla prestazione di invalidità civile, cecità e sordità. Sul punto, in particolare, è stato chiarito – grazie anche alla recente dottrina – che il reddito da casa di abitazione non debba essere computato ai fini dell’ottenimento delle predette prestazioni. Tale esclusione opera a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Alla luce di ciò, se per tali domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
(prezzi IVA esclusa)