Premessa – È la residenza intesa come “dimora abituale” il requisito rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche in materia di invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili). Infatti, vige il principio dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013.
La residenza – In via preliminare, l’INPS rammenta che – ai sensi dell’art. 43 c.c. – la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Ai fini della determinazione della “dimora abituale”, la giurisprudenza ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di dimorarvi, che viene presunta fino a prova contraria. Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.
Regolamento CE n. 883/2004 - Sul punto l’INPS richiama l’art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004, il quale conferma il carattere dell’inesportabilità delle suddette prestazioni. Tali trattamenti, quindi, possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza.
La verifica – Ciò detto, l’Istituto previdenziale ritiene necessario controllare l’effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es. interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; ecc.). Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia. Inoltre, dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 68/2001.
La revoca – Qualora manchi il requisito della residenza e decorso un anno dalla sospensione del trattamento previdenziale, l’INPS procederà alla revoca del beneficio. In tali casi, l’interessato potrà comunque chiedere la riattivazione del trattamento in discorso presentando, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, domanda di prestazione utilizzando il “modello AP93”, senza necessità di attivare il procedimento sanitario. In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima.
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