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Premessa - Cambia il calcolo dell’ISEE per le famiglie che tra i componenti hanno anche una persona con delle disabilità. La problematica è nata con l’introduzione dell’articolo 2-sexies del D.L. n. 42/2016 (convertito, con modificazioni, con la Legge 26 maggio 2016, n. 89) nel punto in cui prevedeva le modalità di calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità.
A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016 sono infatti stati rigettati gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, confermando quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, e annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità. In particolare l’introduzione dell’art. 2-sexies ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.
A segnalarlo è l’INPS con la Circolare n. 137/2016.
Il reddito disponibile - Ai sensi dell’art. 2-sexies citato, si ritiene che dal reddito disponibile vadano esclusi i trattamenti erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione di una condizione di disabilità. Sulla base di quanto detto:
Il ricalcolo - In conseguenza delle disposizioni richiamate, l’Istituto previdenziale segnala che gli algoritmi di calcolo dell’ISEE sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.
Nel caso di ISEE presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016, l’INPS segnala che verranno ripresi in considerazione tutti gli ISEE riguardanti le famiglie che comprendono un componente disabile, in modo da procedere con il ricalcolo d’ufficio, eccetto nel caso di:
Nuova DSU in casi di urgenza - Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo possano comportare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.