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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 82 di ieri, fornisce le prime istruzioni operative sulle principali novità introdotte dallo schema di Convenzione “2012-2013” tra l’Istituto previdenziale e CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE. Vediamoli nel dettaglio.
Schema di convenzione – Innanzitutto, è bene specificare che lo schema di convenzione “2012-2013” tra l’INPS e i CAF, affida a questi ultimi – invia non esclusiva ed a titolo oneroso - il servizio per l’alimentazione del sistema informativo dell’ISEE, e a tal fine ne regolamenta l’attività che consiste nella ricezione e verifica della completezza delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), nella loro trasmissione alla banca dati gestita dall’Istituto, nonché nell’assistenza al soggetto dichiarante. Tra le principali novità, la convenzione prevede la mancata compensazione di alcune fattispecie di DSU, nonché un sistema di controlli effettuati dall’Istituto sulla qualità del servizio reso dai CAF con il relativo regime sanzionatorio.
DSU non retribuiti – Le DSU non compensabili sono quelle già certificate (dalla seconda in poi) con le seguenti caratteristiche: stessa data di sottoscrizione o date diverse; medesimo dichiarante o appartenente allo stesso nucleo; stesso anno reddito; stesso CAF o CAF diversi; valori economici e anagrafici inalterati. Si ritengono esclusi anche quelle già certificati (dalla terza in poi) con le seguenti caratteristiche: date diverse di sottoscrizione; medesimo dichiarante o appartenente allo stesso nucleo; stesso anno reddito; stesso CAF o CAF diversi; variazione dei valori economici e/o anagrafici. Analoga situazione si ha, inoltre, per le DSU in cui il dichiarante o altro componente del nucleo risulti inesistente o deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della DSU.
Gestione pagamenti – Quanto alla gestione pagamenti i CAF, consultando i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS, inviano le relative fatture alla Direzione Generale che provvede ad effettuare, sulla base dei soli dati fatturabili, il pagamento del 90% del loro importo a titolo di acconto, entro 90 giorni dalla loro presentazione e dalla verifica del DURC del CAF in corso di validità. Il restante 10% a saldo è corrisposto successivamente all’espletamento dei relativi controlli, e più precisamente a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it). Si precisa, inoltre, che le fatture relative all’anno 2012 dovranno essere inviate alla DCRS (Direzione Centrale Risorse Strumentali), mentre quelle relative all’anno 2013 alla DCPSR (Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito).
Competenze dell’INPS – Tra le competenze dell’INPS è possibile ravvisare l’obbligo di effettuare annualmente dei controlli sulla qualità del servizio erogato dai CAF. La verifica è svolta direttamente dalle Strutture periferiche dell’INPS, le quali devono accertare il corretto adempimento da parte dei CAF degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In particolare, bisogna verificare se sussistano i casi d’inadempimento che danno origine a sanzioni penali. Le Direzioni Regionali, dal proprio canto, sono chiamate a coordinare le attività delle Strutture periferiche, nonché a monitorare e a garantire il rispetto dei tempi prefissati.
Casi sanzionabili – L’art. 14 della Convezione contiene un tassativo elenco di fattispecie di inadempimento che danno origine a sanzioni penali, che sono: ritardo nella trasmissione delle DSU alla banca dati dell’Istituto (controllo automatico); difformità tra i dati trasmessi alla banca dati dell’Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione (controllo manuale); ritrasmissione dichiarazione con valori inalterati per un numero di volte superiore a due (controllo automatico); dichiarazioni presentate da soggetto inesistente o deceduto (controllo automatico); dichiarazioni recanti firma apocrifa (controllo manuale); richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del CAF (controllo manuale); mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS (controllo manuale).
Procedimenti di verifica – Per le DSU risultate irregolari a seguito dei controlli automatici, il CAF, entro 90 giorni dalla messa a disposizione dei dati delle DSU oggetto di controllo, potrà formulare le proprie controdeduzioni mediante la presentazione di osservazioni scritte ed eventuali documenti. Le Strutture periferiche hanno altri 30 giorni per la valutazione delle osservazioni e della documentazione eventualmente prodotta dai CAF e per l’acquisizione dei risultati di tale riesame. Invece, per le DSU che sono sottoposte a controllo manuale, il CAF dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati delle DSU oggetto di controllo, la copia in formato cartaceo o informatico della DSU e il documento di riconoscimento del dichiarante. Terminata la fase di controllo manuale, la Struttura periferica deve procedere ad acquisire gli esiti dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione o dalla scadenza del termine per la produzione della stessa da parte dei CAF. Entro tale termine possono essere presentate le controdeduzioni. La riscossione delle somme dovute a titolo di penale avviene per compensazione in sede di pagamento del saldo pari al 10% del compenso e, per l’eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.