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Con il Decreto Direttoriale n. 363 del 29 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni che sostituiscono, dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica.
Sul punto, è bene ricordare che il 15 gennaio 2016 scadono le certificazioni rilasciate nel 2015 e che fino a tale data potranno essere modificate. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, le dichiarazioni ISEE saranno attestate nei tempi previsti dalla normativa, cioè entro 10 giorni lavorativi.
DSU e tipi di modelli - La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente, nel “Modello Base” – MB – e nei “Fogli Componente” – FC).
Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il presente modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1).
In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.
La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all’interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.
Altro modello di DSU è quello corrente utilizzato per il calcolo dell’ISEE in particolari situazioni (es. disoccupazione). Quest’ultima DSU, in particolare,fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU; ad esempio, nel 2016 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2014). In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). I casi di variazione lavorativa a seguito della quale è possibile calcolare l’ISEE CORRENTE sono indicati nel Quadro S2. Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’ISEE CORRENTE, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell’ISEE CORRENTE deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE CORRENTE.
Le novità in breve - In relazione all’emanazione del suddetto decreto, si riepilogano in breve le principali novità che hanno interessato la DSU: