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Premessa – Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6/2014, ha riepilogato punto per punto la nuova disciplina riguardante il “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, che ha sostituito quello adottato con Decreto Direttoriale del 20 aprile 2006. La rivisitazione del Codice, come precisato dall’art. 2, è diretto a integrare e specificare i doveri del personale ispettivo, limitatamente ai compiti tipicamente afferenti all’attività di vigilanza in materia lavoro e legislazione sociale. Vediamone gli aspetti principali.
Attività propedeutica agli accertamenti – Nel capo II del Codice, particolare importanza assume la fase di “preparazione dell'ispezione” a cura degli stessi ispettori e del personale amministrativo, al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione, relative al soggetto da controllare, con ricorso alle banche dati. In tale fase, in pratica, l'ispettore ha l’obbligo, prima del primo accesso ispettivo, di acquisire ogni informazione relativa all'organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata e alla situazione contributiva e assicurativa. In particolare, a eccezione dei casi di vigilanza a vista (si tratta delle ispezioni programmate per settori di attività o per ambiti territoriali) e degli accessi brevi (ossia l’accesso ispettivo programmato per l’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”), il codice stabilisce che gli elementi necessari per dare avvio alle indagini riguardano:
La verbalizzazione - Una volta terminate le attività di verifica e a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004. Nel caso in cui non sia possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso, in quanto sono necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso. Infine, abbiamo anche una terza forma di verbalizzazione: il verbale unico. Esso deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.