Premessa – Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6/2014, ha riepilogato punto per punto la nuova disciplina riguardante il “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, che ha sostituito quello adottato con Decreto Direttoriale del 20 aprile 2006. La rivisitazione del Codice, come precisato dall’art. 2, è diretto a integrare e specificare i doveri del personale ispettivo, limitatamente ai compiti tipicamente afferenti all’attività di vigilanza in materia lavoro e legislazione sociale. Vediamone gli aspetti principali.
Attività propedeutica agli accertamenti – Nel capo II del Codice, particolare importanza assume la fase di “preparazione dell'ispezione” a cura degli stessi ispettori e del personale amministrativo, al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione, relative al soggetto da controllare, con ricorso alle banche dati. In tale fase, in pratica, l'ispettore ha l’obbligo, prima del primo accesso ispettivo, di acquisire ogni informazione relativa all'organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata e alla situazione contributiva e assicurativa. In particolare, a eccezione dei casi di vigilanza a vista (si tratta delle ispezioni programmate per settori di attività o per ambiti territoriali) e degli accessi brevi (ossia l’accesso ispettivo programmato per l’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”), il codice stabilisce che gli elementi necessari per dare avvio alle indagini riguardano:
- la tipologia e le motivazioni dell'intervento, con allegata l'eventuale richiesta di intervento;
- l'attività svolta dal soggetto ispezionato, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e del contratto collettivo applicabile;
- il “comportamento contributivo”, incluse le informazioni sulla regolarità contributiva e assicurativa e alle eventuali procedure di riscossione coattiva in corso;
- le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali contratti certificati;
- ogni ulteriore informazione messa a disposizione dall'amministrazione funzionale all'ispezione.
Accesso ispettivo e modalità di accertamento - Quanto alle modalità di accertamento, va innanzitutto specificato che il personale ispettivo, contestualmente all’accesso, deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In assenza della tessera, non è possibile procedere all’accertamento. Il personale ispettivo, inoltre, ha l’obbligo di informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo. In ogni caso, l’assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità. Dopo lo svolgimento della fase introduttiva dell’accesso ispettivo, l’organo di vigilanza procede anzitutto all’individuazione di tutte o alcune delle persone presenti sul luogo di lavoro. Gli accertamenti ispettivi consistono: nell’identificazione delle persone presenti; nell’acquisizione delle dichiarazioni; nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente; nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. È importante che gli accertamenti si concludano nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
Acquisizione ed esame dei documenti – Oltre alla documentazione eventualmente conservata in azienda che possa rivelarsi utile per le indagini, il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d’ufficio. In particolare, l’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato, ovvero ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, presso gli studi dei professionisti abilitati o presso l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione.
La verbalizzazione - Una volta terminate le attività di verifica e a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004. Nel caso in cui non sia possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso, in quanto sono necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso. Infine, abbiamo anche una terza forma di verbalizzazione: il verbale unico. Esso deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.