25 febbraio 2015

Jobs act. Contratto di ricollocazione ad ampio raggio

La dote individuale di ricollocazione è concessa a tutti i soggetti disoccupati

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel decreto legislativo approvato il 20 febbraio scorso in materia di ammortizzatori sociali, all’art. 17 (Titolo IV) trovano spazio anche alcune misure volte a finanziarie un Fondo per le politiche attive del lavoro, per l’anno 2015. Tale Fondo, finanziato con una dote di 32 milioni di euro, ha lo scopo di far ripartire l’occupazione mediante un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro offerto dalle agenzie per il lavoro private accreditate o dai centri per l’impiego.

Il servizio, che è rivolto a tutti i soggetti in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000), prevede la stipulazione di un contratto di collocazione e la definizione del profilo personale di occupabilità del richiedente.

Si badi bene, che il servizio può essere fruito non soltanto dai lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, ma da tutte le persone in stato di disoccupazione di cui all’art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000. L’estensione della platea dei beneficiari è stata fortemente voluta dalle stesse Regioni, che hanno inserito novità importanti in merito all’individuazione dei beneficiari e alla relativa gestione amministrativa.

Una volta completata la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, al beneficiario sarà assegnata una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.

Il meccanismo
- Ma come funziona il contratto di collocazione? Quali sono i passaggi che il disoccupato deve seguire per fruire dell’assistenza? Innanzitutto, il disoccupato dovrà scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, che definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Vige il meccanismo secondo il quale minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l’importo del voucher a disposizione del lavoratore. Successivamente, sarà assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione.

Attenzione: la struttura alla quale il soggetto si rivolge sarà pagabile soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Cosa prevede? - Più nel dettaglio, il contratto di ricollocazione prevede:
• il diritto del soggetto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
• il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
• il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Casi di decadenza – Gli ultimi due punti appena illustrati sono perentori per il beneficiario. Infatti, in casi di mancata partecipazione alle iniziative previste o nel caso di rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro, si decade dalla dote individuale. Stessa sorte è prevista in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy