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Premessa – L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, ciò anche se la domanda rivolta a ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito. A chiarirlo è stato l’INPS con la circolare n. 104/2013, a seguito di numerosi quesiti relativi alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all’ANF con almeno tre figli minori nell’ipotesi in cui la domanda rivolta a ottenere la prestazione, sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
Il quesito – Nel dettaglio, è stato chiesto all’INPS se è possibile riconoscere l’ANF concesso dai Comuni solamente e proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell’ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
Interpretazioni difformi - L’art. 16, c. 1 del DPCM n. 452/2000 consente di proporre la domanda di corresponsione dell’ANF fino al 31 gennaio dell’anno successivo, e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. In particolare, la domanda può essere presentata a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima. Tuttavia, alcuni Comuni - considerata l’apparente contraddizione normativa - sino ad ora hanno optato per un’interpretazione restrittiva che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza dei requisiti al momento della sua proposizione. Altri Comuni, invece, in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane. Ciò ha creato disparità di trattamento da un Comune all’altro, con la necessità di adottare un criterio univoco nell’applicazione della normativa di settore.
Frazionabilità ANF – Ciò detto, l’INPS recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa sull’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, il quale sancisce che può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito. In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni. Altra cosa importante è che ai fini dell’erogazione frazionata dell’ANF è necessario che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori. In ogni caso, è rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012, purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari.